Con la Legge di Bilancio 2020 è stato introdotto il bonus facciate, una misura-incentivo di cui si parla molto in virtù della sua natura alquanto generosa. Oggi vorrei approfondire questo argomento con te sia dal punto di vista tecnico, ma anche in ottica immobiliare.

Bonus facciate: gli immobili interessati

Chiarisco subito un aspetto che ho visto creare un po’ di confusione fra gli utenti, ovvero quali immobili sono soggetti al bonus facciate? Il DM di riferimento è il n°1444 che specifica l’applicazione esclusiva per gli immobili dislocati in zona A, ovvero in centro storico e quelli ricadenti in zona B che sono in genere le aree adiacenti al centro storico. Il decreto fa riferimento ad aree totalmente edificate e parzialmente edificate, dove queste ultime vanno intese come aree dove la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore a un ottavo, ovvero al 12,5% della superficie fondiaria della zona e dove la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Importo e detrazione del bonus facciate

Il valore del bonus facciate è la caratteristica che più ha interessato i cittadini, in quanto si tratta della corposa possibilità di detrarre il 90% delle spese documentate dall’imposta lorda, ripartendola in dieci quote annuali costanti e, come accade con le altre detrazioni, con detrazioni di pari importo, a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese e via via in quelli successivi.

Nelle spese documentate rientrano gli onorari professionali, l’acquisto dei materiali che servono per sistemare le facciate, le spese burocratiche per l’occupazione del suolo pubblico. Gli interventi specificati sono la pulitura e la tinteggiatura esterna finalizzate al recupero o al restauro della facciata.

Possono accedere al bonus facciate i lavoratori autonomi con la dichiarazione annuale dei redditi, i dipendenti, i pensionati con la presentazione del modello 730.

Una precisazione sulle facciate

Altro aspetto che ho visto fa nascere un po’ di confusione riguarda proprio la posizione delle facciate.

Il Codice Civile definisce le facciate come parte dell’involucro esterno di un fabbricato. In altre parole si tratta delle sue mura perimetrali quindi tutte le facciate rientrano nel bonus, che si affaccino su strada o su un giardino interno, a patto che l’immobile sia residenziale e ricada nelle zone A o B di cui ti ho parlato sopra.

E gli intonaci?

Se l’immobile richiede un intervento più corposo, come ad esempio quello di lavorare sugli intonaci o di operare sul punto di vista termico, il cittadino beneficia anche dell’ecobonus. In questo caso la regola è che bonus facciate ed eco bonus non sono in conflitto, quindi i cittadini possono usufruire di entrambe le detrazioni.

Il bonus facciate dal punto di vista immobiliare

L’aspetto più interessante del bonus facciate in relazione all’immobiliare è il suo generoso importo. Tradotto nella pratica, se stai cercando casa e hai trovato delle soluzioni che richiedono di essere rinfrescate, questo incentivo ti permette di calibrare in modo più preciso la tua decisione, perché i benefici economici non sono indifferenti.

Al contempo, se hai scelto di acquistare una casa per cui il proprietario ha già avviato il bonus facciate, come accade con le altre detrazioni egli può decidere se tenerlo per sé o trasferirlo all’acquirente dove, in entrambi i casi, dovrà fare esplicita menzione nell’atto di compravendita.

In entrambi i casi si tratta di una soluzione che merita di essere considerata, perché l’incentivo permette di rigenerare le facciate dell’immobile, che sappiamo essere una spesa sicuramente onerosa, ma anche molto benefica per la casa, dal punto di vista estetico quanto della qualità dell’abitare.

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