Per essere abitabile, l’immobile deve presentarsi agibile, ma non tutti forse conoscono nel dettaglio il certificato di agibilità, un documento che attesta le condizioni di igiene, di salubrità, di sicurezza e di risparmio energetico degli edifici, nonché degli impianti in essi installati.
Il rilascio è subordinato alla presentazione del documento al comune dove si trova l’immobile, ma è interessante notare che è stata introdotta anche l’autocertificazione, che deve essere presentata entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di nuova costruzione, di sopraelevazione o di ristrutturazione totale o parziale. L’autocertificazione deve essere presentata allo sportello unico per l’edilizia e redatta a cura del progettista che ha curato i lavori.
Questo documento deve contenere l’attestazione del direttore dei lavori che comunica e assevera la sussistenza delle citate condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità rispetto al progetto che era stato presentato prima dell’attuazione dei lavori.
L’autocertificazione di agibilità deve quindi contenere il certificato del collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori, la dichiarazione che attesta la conformità delle opere in relazione alla accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche. L’autocertificazione deve annoverare l’aggiornamento catastale e la dichiarazione dell’impresa che ha eseguito gli impianti e che ne attesta la conformità.
Agibilità e regolarità edilizia
E’ importante sottolineare che il certificato di abilità o l’autocertificazione non vanno a garantire la regolarità urbanistica ed edilizia. In altri termini, se sono stati commessi degli abusiedilizi, questi non possono essere considerati sanati solo in nome dell’ottenimento del certificato di agibilità.
L’autocertificazione di agibilità e la compravendita dell’immobile
Il certificato di agibilità è obbligatorio per vendere e/o affittare l’immobile, nonché per l’uso ai fini residenziali e per esercitare qualsiasi attività legata all’industria, al commercio, all’artigianato, anche per conseguire il ricongiungimento familiare.
Da ciò si evince che la compravendita di un immobile, di appartamento, di una casa, di un ufficio, ma anche di un box auto che risultano essere privi dell’agibilità non vengono ritenuti illeciti secondo la legge italiana, ma possono in assoluto costituire motivo di risoluzione del contratto per chi acquista una casa, qualora il venditore ne abbia dichiarato l’agibilità o l’impegno ad ottenere il relativo rilascio.
Chi invece sceglie di vendere un immobile dichiaratamente privo del certificato di agibilità, come ad esempio un rudere che deve essere completamente ristrutturato, deve regolare i rapporti tra le parti e i relativi oneri, in fase di stipula del contratto preliminare.
Da qui nasce la necessità di essere seguiti da un bravo e competente agente immobiliare, che sappia comprendere la veridicità e la completezza della documentazione in tema di agibilità e, nel caso di edifici che ne sono sprovvisti, lavorare nella mediazione per regolare i rapporti e la suddivisione degli eventuali oneri fra le parti.
Immobiliare Maria Pannone aiuta i clienti nella compravendita immobiliare con servizi precisi e professionali. Se desideri richiedere informazioni o fissare un appuntamento, puoi contattare l’Agenzia Immobiliare via telefono, scrivendo una mail o impiegando il comodo form che trovi qui.