Per il ciclo ‘guide e approfondimenti’ parliamo oggi di un dubbio che sorge spesso a chi affitta il proprio immobile. Il proprietario deve comunicare alla polizia l’identità degli affittuari? La riposta è no, perché la norma che stabiliva che il proprietario doveva dichiarare alla Questura l’identità degli affittuari (l’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59) è stata abolita.

Dal 2012 non è più dovuta la comunicazione alla Questura del contratto di locazione degli immobili, a seguito del D.L. 79/2012 entrato in vigore dal 21 giugno dello stesso anno. Il D.L. stabilisce che chi mette in locazione un immobile non deve più comunicare verbalmente o per via scritta che ciò avviene, perché la registrazione del contratto, che è diventata obbligatoria, va ad assorbire l’obbligo dell’adempimento della comunicazione. In altre parole, avviene un incrocio di dati fra l’Agenzia delle Entrate e la Polizia, quindi chi affitta è sollevato da questa richiesta.

Le eccezioni alla dichiarazione dell’identità degli affittuari

Ma ci sono delle eccezioni, ovvero rimane obbligatoria la comunicazione alla Questura, che deve avvenire  entro 48 ore dalla consegna delle chiavi per questi tre casi:

– per i contratti di locazione di immobili che hanno una durata non superiore a 30 giorni nell’anno, come ad esempio le locazioni turistiche;

– per i contratti di comodato di immobili, che sono stati stipulati per iscritto e non sono stati registrati;

– per i contratti di locazione di immobili che sono stati stipulati con cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea. Nel caso di cittadini italiani o comunitari l’obbligo non c’è, ma se si tratta di cittadini extracomunitari allora l’obbligo di dichiarazione dell’identità degli affittuari sussiste.

Ricordiamoci che la cessione dell’immobile in affitto a un cittadino extracomunitario gli permette di avere a disposizione un documento che dimostra la disponibilità di alloggio e questo è utile ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. I moduli possono essere reperiti in Questura e devono essere corredati da documento di identità del conduttore quindi dal permesso di soggiorno di chi prende in affitto l’immobile.

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