Novità per le tasse locazioni brevi, che a seguito dell’art.4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 subiscono una modifica rilevante. La principale novità interessa l’applicazione della cedolare secca e anche la ritenuta a titolo di acconto da parte degli intermediari, che in questo caso diventano dei veri e propri sostituti di imposta. La stampa sta parlando molto di questo argomento, perché la questione tocca da vicino i ‘big‘ dell’affitto a breve termine come Booking e Airbnb solo per citare due esempi di un certo spessore.
Tornando alle tasse locazioni brevi, il decreto legge specifica innanzitutto cosa si intende per questa tipologia di contratto, ovvero i contratti abitativi di durata non superiore a 30 giorni, ai quali possono legarsi servizi come la pulizia e la biancheria, tipici della gestione turistica.
Tasse locazioni brevi: i dettagli
I contratti di locazione breve possono essere stipulati direttamente o attraverso intermediari direttamente online e dal 1 giugno 2017 possono beneficiare della cedolare secca del 21%.
E’ importante notare che se sussiste intermediazione quindi, ad esempio, se il cliente affitta l’immobile attraverso Airbnb, i portali di intermediari sono tenuti a:
· comunicare i dati dei contratti conclusi per suo tramite;
· qualora vada ad incassare il canone pattuito, sono obbligati a trattenere il 21% e a versarlo direttamente all’erario (l’obbligo è comune in questo caso a tutti i sostituti di imposta);
· certificare il versamento dell’imposta e la certificazione diventerà per il locatore a titolo di acconto oppure a titolo d’imposta se questi ha optato per il regime di cedolare secca.
Attendiamo quindi 90 giorni, il tempo con cui è prevista l’emissione di un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per stabilire nel dettaglio quali saranno le modalità di trasmissione degli elenchi da parte degli intermediari.
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