Nel corso del 2016 ben 8.2 milioni di italiani hanno sfruttato la detrazione sul recupero edilizio nella loro dichiarazione dei redditi. Un bacino così importante di persone ci rivela che i bonus hanno fatto ‘centro’ nel cuore degli italiani, ma apre una parentesi molto importante per chi sta acquistando casa. Cosa succede se il venditore sta ancora recuperando le sue detrazioni sul recupero edilizio?
Venditore con bonus aperto: la legge di riferimento
In questo caso la normativa di riferimento è l’articolo 16-bis del Tuir. Si tratta della norma-base in merito alla detrazione del 50% e oltre, dove al comma 8 è specificato che se l’unità immobiliare viene venduta, la detrazione che non è stata utilizzata “è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
In altri termini, chi acquista la casa acquista anche il bonus, perché vale il concetto che il bonus ‘segue’ la casa.
Le detrazioni che possono essere trasferite interessano gli interventi agevolati al 50%, dalla manutenzione straordinaria alle opere di prevenzione degli atti illeciti, come ad esempio l’installazione delle inferriate, dalle eventuali bonifiche fino alla costruzione di annessi. Nel caso di un condominio entra in gioco il ruolo dell’amministratore, che deve dare copia al compratore della certificazione dei lavori, perché salvo diverso accordo chi compra un appartamento acquisisce anche le rate di detrazione.
Ovviamente le regole vengono applicate anche nel caso delledetrazioni più corpose del 65% fino al 75% per i lavori ad elevata efficienza energetica, mentre non è trasferibile il bonus di acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici.
Cosa succede infine, in caso di cessione? Il trasferimento dei bonus viene applicato a tutte le ipotesi di cessione, quindi anche le permute e le donazioni, in base a quanto stabilito dalla circolare 57/1998 delle Finanze.
Se invece viene venduta solo la nuda proprietà o una quota della proprietà le detrazioni restano al venditore, secondo quanto espresso dalla circolare circolare 24/E/2004. Solo nel caso in cui la quota che è stata ceduta vada a ricomporre la piena proprietà il bonus viene trasferito perché, in questo caso, si tratta di una vera e propria cessione.
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