Come agente immobiliare, mi occupo da sempre di effettuare una scrupolosa verifica documentale e mi avvalgo di un supporto tecnico specialistico per la parte più tecnica, quella che compete a geometri, ingegneri e architetti.

Oggigiorno, però, esiste un documento che viene richiesto sempre più spesso dai notai, la relazione tecnica integrata per il notaio.

I notai, infatti, non hanno gli strumenti per approfondire direttamente tutti gli aspetti tecnici di un immobile. Questa relazione permette loro di verificare e certificare la conformità dell’immobile e di capire, ad esempio, se per un appartamento esiste un provvedimento o un’autorizzazione relativa all’abitabilità.

Vediamo quindi che cos’è la relazione tecnica integrata per il notaio e perché serve.

Che cos’è la relazione tecnica integrata per il notaio

La relazione tecnica integrata per il notaio, chiamata anche relazione tecnica di conformità urbanistica e catastale, è un documento che viene redatto da un tecnico abilitato, solitamente un geometra, ma anche un ingegnere o un architetto.

Il documento descrive le unità immobiliari oggetto della vendita. L’attenzione viene posta sulla loro conformità alle planimetrie e allo stato di fatto, due fattori fondamentali per la buona riuscita della compravendita.

La relazione riporta anche eventuali provvedimenti urbanistici che hanno interessato gli immobili, come concessioni, permessi di costruire e licenze edilizie.

timbro del notaio

A cosa serve la relazione tecnica integrata

Questo documento certifica la conformità dell’immobile e verifica che tutto sia in ordine per procedere con la compravendita immobiliare.

La relazione tecnica integrata risponde a un’esigenza chiara. Permette di informare chi vuole comprare una casa dell’esistenza di eventuali difformità o di provvedimenti edilizi, anche meno recenti, che legittimano l’esistenza dell’immobile.

La relazione tecnica è obbligatoria

Non è obbligatoria, ma viene richiesta da un numero sempre maggiore di notai.

È comunque consigliata perché garantisce la certezza di quanto verrà dichiarato nell’atto.

Quando viene redatta la relazione tecnica integrata

Questo documento può essere richiesto quando si procede con una compravendita immobiliare.

Non riguarda solamente la compravendita, ma può essere richiesto anche in caso di acquisto dei cosiddetti diritti reali minori, come l’usufrutto o la nuda proprietà.

Il notaio può richiederlo anche nel caso di atti di donazione e per immobili come garage, box auto, cantine, magazzini o immobili commerciali.

La relazione tecnica integrata e il mutuo

La redazione della relazione può essere richiesta anche nel caso in cui si voglia ottenere un mutuo presso la propria banca.

La relazione permette infatti di verificare la situazione tecnica, urbanistica e catastale dell’immobile sul quale verrà concesso il finanziamento.

Chi paga la relazione

La relazione tecnica integrata viene pagata dal venditore, ovvero da chi vende la casa.

Il venditore si assume la spesa e l’onere relativo alla redazione del documento da parte del professionista.

Sarà sempre cura del venditore consegnare la relazione al notaio e al compratore, affinché chi acquista possa essere consapevole della situazione catastale e urbanistica prima dell’atto di compravendita.

persone durante una compravendita immobiliare

Si può andare al rogito senza la relazione tecnica integrata

È possibile andare al rogito senza la relazione tecnica integrata, se tutte le parti sono d’accordo, perché non si tratta di un documento obbligatorio.

Bisogna però ricordare che il venditore deve elencare tutti i titoli edilizi e urbanistici presenti dal momento della costruzione dell’immobile.

Questi documenti devono quindi essere trovati, riportati, messi in ordine e controllati. La relazione tecnica integrata accorpa tutte queste informazioni e le presenta in modo ordinato e coerente.

Che cosa contiene la relazione tecnica per il notaio

La relazione tecnica per il notaio contiene innanzitutto i titoli autorizzativi, come la licenza di costruzione, le eventuali SCIA, le CILA e i permessi di costruire con i quali l’immobile è stato realizzato o modificato.

Questi documenti vengono confrontati con lo stato di fatto in cui si trova l’immobile.

La relazione verifica poi la regolarità catastale, ovvero la corrispondenza tra la planimetria presente al Catasto e lo stato di fatto dell’immobile.

È importante ricordare che il Catasto ha una funzione fiscale e non probatoria. La documentazione catastale non dimostra quindi la regolarità urbanistica dell’immobile, ma deve comunque essere in ordine.

Nella relazione viene indicata anche la presenza di un titolo relativo all’agibilità. Se questo documento non è presente, la sua assenza non incide necessariamente sulla commerciabilità dell’immobile, perché è possibile vendere anche immobili che non sono abitabili. La situazione deve però essere indicata con chiarezza.

Devono infine essere riportati eventuali abusi già sanati, abusi ancora da sanare e altre difformità presenti.

Un documento che tutela la compravendita

Questa è, in sostanza, la relazione tecnica integrata per il notaio.

Si tratta del documento che mostra e certifica che l’immobile è in ordine, riportando tutto ciò che il notaio deve sapere per procedere con la compravendita.

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